AFFITTO A CANONE CONCORDATO
Il contratto di locazione a canone concordato (regolato dalla legge 431/98), è il più vantaggioso sia per il locatore che per il conduttore dal punto di vista fiscale.
Gli aspetti generali del contratto vengono stabiliti da un Accordo tra la Confedilizia, UPPI, ASPPI e SUNIA, SICET, UNIAT, in presenza del Sindaco, i quali fissano dei criteri di stipula: tipo di contratto (agevolato, transitorio e per universitari), durata, rinnovo, importo locazione, aggiornamento ISTAT, clausole di rescissione, uso e consegna, ripartizione spese, modifiche e migliorie, esigenze particolari locatore/conduttore. Il territorio comunale viene suddiviso in zone urbane omogenee, con un valore minimo e massimo del canone considerando la cat. catastale, lo stato manutentivo della casa, pertinenze/spazi comuni e presenza di arredo. In base a questi parametri, viene determinato il canone che andrà indicato nel contratto (valore in al mq. * valore min/max per ogni area come stabilito dall'Accordo).
L'Accordo territoriale è pubblicato e messo a disposizione di tutti coloro che vogliono stipulare questa forma di contratto, recandosi o al Comune o direttamente alle Associazioni di categoria locali.
Per quanto riguarda i vantaggi fiscali relativi al canone annuo, si evidenziano sia i redditi dichiarati ai fini IRPEF, sia i redditi dichiarati ai fini della cedolare secca.
* Se il locatore il reddito percepito lo riporta nella dichiarazione dei redditi, con un contratto a canone concordato, gode di uno sconto sulla base imponibile pari al 30%, quindi abbatte l'Irpef da versare. Es.: percepisco un canone agevolato di 5.000,00 annuo, calcolando il 30% su 5.000,00 si ottiene uno sconto di 1.500,00. Quindi la base imponile su cui calcolo l'Irpef è di 3.500,00 ( 5.000,00 - 1.500,00).
* Se il locatore aderisce alla cedolare secca, il reddito percepito viene tassato direttamente con il 10% fino al 2017. Es.: percepisco un canone agevolato di 5.000,00 annuo, questo subisce un'imposta pari ad 500,00 ( 5.000,00*10%).